USO DEI LAMPEGGIATORI BLU

Nuovo art.177 codice della strada

Concesso l'utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ai mezzi di Protezione Civile 

Il comma 5 dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008 modifica l'articolo 177 del "Nuovo Codice della Strada" inserendo nella lista dei mezzi che possono utilizzare i dispositivi acustici supplementari di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche i mezzi di protezione civile.

Con la riunione del 04 dicembre 2008, che si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile, istituita con Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 3548 del 18 luglio 2008, cui fa parte la F.I.R. C.B. - S.E.R. e A.N.P.AS., con la presenza del direttore del Servizio del volontariato e relazioni istituzionali e internazionali del Dipartimento della Protezione Civile "Agostino Miozzo" che ha ricordato che il Decreto Legge 172 del 6 novembre 2008 ha esteso l’utilizzo dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza (sirene e lampeggianti blu) anche ai mezzi di protezione civile (proposti dal DPC).

Il direttore del Servizio del volontariato del Dipartimento "Agostino Miozzo" ha chiesto la partecipazione della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile, per la stesura di una bozza di regolamentazione da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti indicazioni:

1. Installazione fissa solo su automezzi di proprietà di associazioni iscritte al elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile e/o agli albi o registri regionali;
2. Utilizzo solo con attivazione/autorizzazione scritta di una autorità di protezione civile e nei casi previsti dalla effettiva necessità;
3. Per gli automezzi privati in comodato all’associazione per l’espletamento di attività di soccorso (esempio tipico i autoveicoli utilizzati come Radiomobili degli iscriti F.I.R. C.B. - S.E.R.) Il presidente potrà chiedere l’accredito del mezzo alla motorizzazione per poter disporre di una autorizzazione all’uso del lampeggiatore removibile che durante il non uso dovrà essere conservato in posto non visibile dall’esterno.

Si riporta l'articolo del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008 che modifica l'art. 177 del Codice della Strada.

Art. 8. Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi

5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

 

Si riporta l'articolo 177 del Codice della Strada, (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), modificato dall'articolo 8 del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008. In giallo le modifiche riportate:

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri (511). Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti


2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.


3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.


4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.


5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55